Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro è purtroppo più vasto di quanto comunemente si creda o di quanto emerga a seguito di fatti clamorosi che danno luogo all'intervento dei sindacati o dell'autorità giudiziaria. Molte volte avviene che, per ragioni inerenti la conservazione del posto di lavoro o comunque per non rendere invivibile l'ambiente di lavoro medesimo, la vittima di molestie, anche pesanti, scelga di tacere e di non reagire ai torti e alle pressioni indebite ricevuti.
      Del problema si è già ampiamente occupata l'Unione europea con la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e con la raccomandazione n. 92/131/CEE della Commissione, del 27 novembre 1991, di identico titolo. Citiamo inoltre l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali, approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000, recante norme di principio sulla parità tra uomini e donne. La presente proposta di legge riprende fedelmente i due primi documenti citati dell'Unione europea al fine di tutelare in modo efficace ed equilibrato i lavoratori che possono essere vittime di molestie sessuali e soprattutto per prevenire e scoraggiare il fenomeno.
      La presente proposta di legge all'articolo 1 definisce innanzitutto quali comportamenti possono essere considerati molestie sessuali nei luoghi di lavoro e definisce in particolare la fattispecie delle molestie sessuali aggravate quando queste siano accompagnate da ricatti riguardanti la costituzione o l'estinzione del rapporto di lavoro oppure la progressione di carriera e la retribuzione.
      L'articolo 2 fissa particolari obblighi a carico del datore di lavoro che deve garantire

 

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condizioni di lavoro tali da assicurare l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori e deve adottare, di intesa con le organizzazioni sindacali, le iniziative più opportune di natura informativa per prevenire il fenomeno delle molestie sessuali in ambito lavorativo.
      L'articolo 3 valorizza il ruolo delle consigliere e dei consiglieri di parità, già previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, e la cui disciplina è ora contenuta nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al fine di assistere e fornire consulenze ai lavoratori dipendenti che subiscono molestie sessuali.
      L'articolo 4 stabilisce che i progetti di azioni positive previsti dagli articoli 42 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, possono comprendere interventi di prevenzione nei confronti delle molestie di natura sessuale nei luoghi di lavoro.
      L'articolo 5 stabilisce che le vittime di molestie o ricatti sessuali nei luoghi di lavoro possono ricorrere in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
      L'articolo 6 dà la possibilità ai lavoratori vittime di molestie o di ricatti sessuali di recedere dal contratto di lavoro per giusta causa usufruendo in tale caso di una indennità di importo compreso fra le sei e le ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione in rapporto alla gravità della molestia o del ricatto sessuale subìto.
      L'articolo 7 prevede che in caso di false denunce di molestie sessuali sul luogo di lavoro il responsabile è tenuto al risarcimento del danno.
 

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