Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro è purtroppo più vasto di quanto comunemente si creda o di quanto emerga a seguito di fatti clamorosi che danno luogo all'intervento dei sindacati o dell'autorità giudiziaria. Molte volte avviene che, per ragioni inerenti la conservazione del posto di lavoro o comunque per non rendere invivibile l'ambiente di lavoro medesimo, la vittima di molestie, anche pesanti, scelga di tacere e di non reagire ai torti e alle pressioni indebite ricevuti.
Del problema si è già ampiamente occupata l'Unione europea con la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e con la raccomandazione n. 92/131/CEE della Commissione, del 27 novembre 1991, di identico titolo. Citiamo inoltre l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali, approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000, recante norme di principio sulla parità tra uomini e donne. La presente proposta di legge riprende fedelmente i due primi documenti citati dell'Unione europea al fine di tutelare in modo efficace ed equilibrato i lavoratori che possono essere vittime di molestie sessuali e soprattutto per prevenire e scoraggiare il fenomeno.
La presente proposta di legge all'articolo 1 definisce innanzitutto quali comportamenti possono essere considerati molestie sessuali nei luoghi di lavoro e definisce in particolare la fattispecie delle molestie sessuali aggravate quando queste siano accompagnate da ricatti riguardanti la costituzione o l'estinzione del rapporto di lavoro oppure la progressione di carriera e la retribuzione.
L'articolo 2 fissa particolari obblighi a carico del datore di lavoro che deve garantire